Dal 1° luglio 2022 è esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle Partite IVA in regime forfetario con la sola esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25 mila euro. Il decreto legge 36/2022, attuativo della misura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022.
L’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) è esteso a tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma vi sono compresi anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro.

Per chi è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica è previsto per i seguenti soggetti:

  1. i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  2. i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014),
  3. i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.

Per tutto il 2022 resta invece per due categorie di operatori il divieto di emettere fatture elettroniche:

  1. i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
  2. i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Documentazione e registrazione di operazioni non imponibili

Per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, le nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): si potrà caricare sullo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per questo periodo di transizione, dunque, non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile. In questi casi, la multa è:

  1. di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro,
  2. di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, D. Lgs 471/1997).

Tale obbligo incide parallelamente anche sui committenti che, per scaricarsi il relativo costo, dovranno ricevere da un professionista in regime forfetario la fattura in formato elettronico.